Non previsto più il carcere per il reato di diffamazione a mezzo stampa

Riforma della diffamazione: ecco le nuove sanzioni pecuniarie da versare alla Cassa delle Ammende al posto del carcere. Questa é la norma di maggior rilievo che é stata approvata su proposta dei senatori Mirabelli, Cirinnà, Valente e Rossomando (Pd): «Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, di testate giornalistiche online registrate ai sensi dell’articolo 5 o della radiotelevisione, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro».

Roma, 18 giugno 2020 -Nell’ambito della riforma della diffamazione la Commissione Giustizia del Senato, esaminando il disegno di legge Caliendo n. 812, ha approvato oggi in sede referente le nuove sanzioni pecuniarie da versare alla Cassa delle Ammende al posto del carcere.

Questa é la norma di maggior rilievo che é stata approvata su proposta dei senatori Mirabelli, Cirinnà, Valente e Rossomando (Pd): «Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, di testate giornalistiche online registrate ai sensi dell’articolo 5 o della radiotelevisione, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro».

E’ stato così modificato l’originario l’art. 13 della legge sulla stampa n. 47 dell’8 febbraio 1948 che per l’attribuzione di un fatto determinato prevedeva, invece, congiuntamente la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa non inferiore ad euro 258.

Il senatore Arnaldo Lomuti (M5S), relatore del provvedimento, aveva invece proposto delle sanzioni pecuniarie molto più pesanti da versare alla Cassa delle Ammende, prevedendo che: “Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, di testate giornalistiche online registrate ai sensi dell’articolo 5 o della radiotelevisione, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro”, mentre da 15 mila a 75 mila euro se, invece, l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

La Commissione Giustizia ha poi soppresso per ora il terzo comma dell’art. 13 della legge sulla stampa, proposto dallo stesso senatore Lomuti, che prevedeva un aumento di pena se l’offesa era arrecata ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una sua rappresentanza o ad un’autorità costituita.

Una simile fattispecie sarebbe stata, però, incostituzionale perché avrebbe determinato un’ingiustificata disparità di trattamento, creando cittadini di serie A e cittadini di serie B. Insomma, era come se il legislatore avesse detto: «giornalisti scrivete di tutto, ma se scrivete di corpi politici l’eventuale pena sarà più alta». Per fortuna questo rischio é stato almeno per il momento scongiurato.