di Guido Camera

Il Sole 24 Ore, 22 luglio 2024

Ma l’applicazione è limitata al rischio di reiterazione di reati non gravi. Sarà effettiva tra due anni la decisione collegiale sulla custodia in carcere. Non c’è solo l’abrogazione del reato di abuso di ufficio nella riforma della giustizia penale approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati lo scorso 9 luglio. La nuova legge contiene anche interventi strutturali in materia di misure cautelari personali. Si tratta dell’interrogatorio preventivo dell’indagato destinatario della richiesta del Pm di privazione della libertà personale e dell’attribuzione a un Gip collegiale, composto da tre giudici, delle decisioni riguardanti l’applicazione della custodia cautelare in carcere o di una misura di sicurezza detentiva.

La prima novità, che diventa efficace contestualmente all’entrata in vigore della legge, estende a tutte le misure cautelari la regola già vigente per quella interdittivi della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio. La seconda – con tutte le disposizioni di coordinamento a essa collegate – si applicherà tra due anni, per consentire l’implementazione dell’organico della magistratura contemporaneamente deliberato.

L’obbligo per il giudice di interrogare l’indagato destinatario della richiesta di misura del Pm prima di deciderne l’esecuzione è circoscritto all’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, che deve essere “attuale e concreto”. Il modello procedimentale tradizionale – fondato sull’interrogatorio di garanzia successivo all’esecuzione della misura – non cambia in presenza di pericolo di fuga o inquinamento probatorio, oppure se il rischio di reiterazione riguarda “gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale”, nonché i reati indicati dagli articoli 407 comma 2 lettera a) o 362 comma 1-ter del Codice di procedura penale. Si tratta di un ampio catalogo di fattispecie, trai quali omicidio, violenza sessuale, stalking, maltrattamenti contro familiari o conviventi, criminalità organizzata, terrorismo, rapina, estorsione e reati in materia di stupefacenti.

L’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio è comunicato al Pm, all’indagato e al suo difensore almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la comparizione salvo che, per ragioni d’urgenza, il Gip ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire. Se l’indagato non compare senza legittimo impedimento, oppure non è stato rintracciato e le ricerche sono ritenute esaurienti, il Gip può comunque provvedere sulla richiesta del Pm. L’invito a comparire deve contenere una serie di avvertimenti, tra i quali quelli in materia di diritto di difesa, nonché l’avviso di deposito nella cancelleria della richiesta di applicazione della misura e degli atti presentati a corredo della stessa.

L’indagato è inoltre informato della facoltà di visionare ed estrarre copia di tutti questi atti, tra i quali espressamente rientrano i verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate, e del diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su un supporto idoneo alla riproduzione dei dati. La violazione di queste disposizioni comporta la nullità dell’ordinanza del Gip. L’interrogatorio deve essere documentato integralmente a pena di inutilizzabilità.

Viene poi previsto che l’ordinanza del Gip che decide sulla richiesta del Pm debba contenere – sempre a pena di nullità – una specifica valutazione degli elementi esposti dall’indagato nell’interrogatorio, il cui verbale deve essere trasmesso al Tribunale del riesame se viene presentata impugnazione. L’altra novità rilevante contenuta nella riforma è l’introduzione dell’obbligo di decisione collegiale del Gip per i casi di custodia cautelare in carcere e misure di sicurezza detentiva. L’obiettivo è garantire maggiormente la presunzione di innocenza attraverso un confronto dialettico tra i tre componenti del collegio.

La misura riguarderà tutti i reati, ma, come detto, non sarà vigente prima di due anni. L’obbligo di decisione collegiale scatterà anche in caso di un aggravamento della misura che comporti l’applicazione della custodia cautelare in carcere. Nel caso in cui la misura cautelare carceraria riguardi un reato per cui è previsto il nuovo obbligo di interrogatorio preventivo, questo sarà svolto dal presidente del collegio o da uno dei componenti da lui delegato.

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