Se le prestazioni non rientrano in un contratto di “ global service” integrato per la gestione globale di una residenza sanitaria assistenziale sono separabili tra di loro e scontano l’aliquota piena

L’aliquota Iva ridotta al 4% si applica alle prestazioni sociosanitarie e non a quelle considerate di “supporto”, come i servizi di guardaroba, lavanderia, trasporti, centralino e portineria, anche se erogati contestualmente, dovendo sussistere specifici requisiti. È quanto stabilito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna con la sentenza 763/14/2024 del 2 settembre 2024.

I fatti

La direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate di Modena ha effettuato un controllo, a carico di una società cooperativa sociale, per l’anno 2012, relativo alla corretta applicazione delle aliquote ridotte per le prestazioni propriamente sociosanitarie e per quelle considerate di “supporto” alle precedenti. In particolare, la società aveva eseguito, a favore di alcune case di riposo per anziani (Rsa), talune prestazioni, che erano poi state “aggregate”, dalle stesse case di riposo, ai servizi ricevuti anche da altri operatori economici, per fornire una prestazione unitaria ai clienti/ospiti. Le prestazioni fornite dalla cooperativa sociale alle Rsa si erano sostanziate in due categorie: