Fnob, il Tar del Lazio: validi il commissariamento e la rielezione dell’ordine dei biologi presieduto da Vincenzo D’Anna

Roma, 11 marzo 2025 –  Il Tar del Lazio, V sezione bis, pronunciandosi nel merito ha respinto il ricorso proposto da Antonino Castagna e altri sette componenti del comitato centrale della Fnob con il quale si chiedeva l’annullamento del decreto ministeriale 81/17 del 10 agosto 2023 mediante il quale lo stesso Ministero della Salute ha disposto lo scioglimento ed il conseguente commissariamento del comitato centrale della Federazione Nazionale dell’Ordini dei Biologi nonché le successive votazioni per le elezioni del nuovo comitato centrale attualmente in carica.ù

Un gruppo di ricorrenti, membri del Comitato Centrale della FNOB, ha impugnato il decreto ministeriale, sostenendo che fosse illegittimo per violazione di norme procedurali e mancanza di
In seguito, hanno esteso il ricorso anche agli atti relativi alle elezioni per il rinnovo del Comitato C
Posizione del Ministero della Salute:
Il Ministero ha motivato lo scioglimento con il fatto che il Comitato Centrale non fosse in grado di funzionare regolarmente a causa di contrasti interni che impedivano lo svolgimento delle attività amministrative.
Decisione della Corte di Cassazione sulle competenze giurisdizionali:
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che il TAR del Lazio ha giurisdizione solo sul decreto di scioglimento e commissariamento, mentre la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) è competente sugli atti relativi alle elezioni.
Esito del Ricorso:
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo legittima la decisione del Ministero.
Il Tribunale ha evidenziato che:
Il Comitato Centrale era effettivamente in una situazione di paralisi amministrativa, come confermato anche da alcuni dei ricorrenti.
Il Ministero seguito aveva una procedura adeguata e motivato adeguatamente il provvedimento.
Non vi era stata una violazione.
Conclusione: SENTENZA FAVOREVOLE DEL TAR.