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Per snellire i processi basta eliminare l’udienza preliminare
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Per snellire i processi basta eliminare l’udienza preliminare
di Giulia Marzia Locati ed Elisa Pazè | 15 MAGGIO 2021
Il codice di procedura penale entrato in vigore nell’autunno 1989 si è rivelato pieno di difetti, che hanno contribuito a una impennata delle prescrizioni e portato a una durata patologica media dei processi di tale portata da minare la credibilità del sistema giustizia. Nel dibattito in corso sulle possibili revisioni, pochi hanno richiamato l’attenzione su una riforma a costo zero che consentirebbe di rimettere in moto la macchina processuale: l’abolizione dell’udienza preliminare. L’udienza preliminare è un’udienza prevista per i reati sanzionati con le pene più elevate. Per essi il pubblico ministero, quando ha concluso le indagini, deve chiedere a un giudice apposito che disponga il rinvio a giudizio. Il meccanismo sembra semplice ed efficace: filtrare i procedimenti in cui, per l’inconsistenza delle prove raccolte, si può ragionevolmente formulare la prognosi che il dibattimento si concluderebbe con un’assoluzione. Ma qualcosa non ha funzionato e l’udienza preliminare è diventata una delle principali cause della farraginosità del rito processuale, trasformandosi in un grado autonomo di giudizio, in cui il giudice che vaglia gli elementi di prova raccolti ha il potere di disporre ulteriori indagini e alla fine pronunzia o una sentenza di proscioglimento o un decreto che anticipa lo stigma della condanna. Ovviamente, anche quando il giudice si limita a valutare gli atti, c’è poi sempre la possibilità che un imputato non sia stato rintracciato o che le notifiche fatte a lui e al suo difensore siano irregolari e debbano essere rifatte, così come può accadere che ci siano legittimi motivi (di salute o impegni prevalenti) per chiedere il rinvio ad altra data. E così l’udienza preliminare può durare mesi e, in qualche caso, si prolunga di anni. Se è vero che l’udienza preliminare ha il vantaggio di evitare qualche prosecuzione del percorso processuale che potrebbe rivelarsi inutile e che rappresenta un momento di controllo sull’operato del pubblico ministero, è altrettanto vero che di fatto non ha assolto al suo ruolo di filtro e la sua celebrazione ha causato il danno di allungare i tempi in cui si possono celebrare a seguire il dibattimento e, eventualmente, il giudizio di appello e di cassazione, prolungando la sofferenza personale che viene inflitta all’imputato innocente e frustrando le aspettative delle vittime. Ma, anche a prescindere dalla inefficienza del meccanismo, rimane il fatto che gli imputati di alcuni reati passano attraverso quattro fasi (e quattro organi giudicanti) e gli altri attraverso tre fasi (e tre organi giudicanti), creando in questo modo una disparità di trattamento. È evidente che più dura un processo e più giudici sono chiamati a esprimersi, tanto maggiori sono alla fine le possibilità di giovarsi di successive modifiche legislative di favore, di amnistie e, prima della riforma Bonafede, di spuntare la prescrizione. E questo “privilegio” riguarda spesso gli imputati dei reati di maggiore allarme e peso sociale. I rimedi che vengono proposti si concentrano per la maggior parte nel potenziamento dei poteri di filtro del giudice dell’udienza preliminare. Non viene invece generalmente presa in considerazione la riforma di segno contrario, di eliminare la fase dell’udienza preliminare, demandando al tribunale la selezione, in fase pre-dibattimentale, dei procedimenti che meritano una trattazione prioritaria. I benefici sarebbero incommensurabili: un processo più veloce, che potrebbe essere celebrato subito davanti al giudice del dibattimento, e un risparmio di costi per lo Stato, che potrebbe impiegare per i giudizi una parte delle aule, delle dotazioni, dei giudici e del personale amministrativo oggi impegnati nelle udienze preliminari e spenderebbe anche meno per il patrocinio dei non abbienti.