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MIGNANO MONTE LUNGO (CE): I CARABINIERI INDIVIDUANO E DENUNCIANO IL PASTORE CHE HA CAGIONATO CON DOLO IL DISASTROSO INCENDIO BOSCHIVO DEL MONTE CESIMA INNESCATO IL 30 LUGLIO 2021
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MIGNANO MONTE LUNGO (CE): I CARABINIERI INDIVIDUANO E DENUNCIANO IL PASTORE CHE HA CAGIONATO CON DOLO IL DISASTROSO INCENDIO BOSCHIVO DEL MONTE CESIMA INNESCATO IL 30 LUGLIO 2021
I militari appartenenti alle Stazione Carabinieri Forestale di Vairano Patenora e di Mignano Monte Lungo hanno notificato il provvedimento di Avviso di conclusione delle indagini ed Informazione di garanzia e sul diritto di difesa emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino (FR) nei confronti di: – A.Z., nato in provincia di Isernia dell’età di anni 39, allevatore di un gregge caprino, gravemente indiziato di aver, in data 30 luglio u.s., appiccato volontariamente, mediante l’utilizzo di due ordigni incendiari ad accensione ritardata, un vastissimo incendio boschivo di natura dolosa, in località “Mulazzella” del comune di Mignano Monte Lungo (CE), poi successivamente estesosi nei comuni di San Pietro Infine (CE) e Sesto Campano (IS), sul versante montuoso denominato “Monte Cesima”, ricoperto da soprassuolo di bosco ceduo di specie quercine (leccio e roverella), interessando una superficie di circa 207 ettari di superficie boschiva, causando un grave danno all’ambiente ed al soprassuolo forestale ivi radicato, interessando una zona sottoposta a vincolo paesaggistico – ambientale ed idrogeologico ricadente nelle aree della Rete Natura 2000 come Sito di Importanza Comunitaria denominato “Monte Cesima”, nonché Area Wilderness “Monte Cesima”. Incendio la cui opera di spegnimento si è protratta per sei giorni ed ha necessitato dell’intervento di squadre antincendio (dotate di automezzi e mezzi aerei antincendio) inviate sul posto dalla Sala Operativa di Caserta Antincendio Boschivi.
Con le aggravanti dell’essere derivato dall’incendio un danno grave, esteso e persistente all’ambiente ed un danno su area protetta.
Le laboriose indagini sono state assolte dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Vairano Patenora con anche l’apporto degli appartenenti alla locale Stazione Carabinieri Territoriale di Mignano Monte Lungo.
L’accertamento delle responsabilità a carico di A.Z. è stato reso possibile attraverso l’esame dei video registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate in prossimità del luogo di innesco dell’incendio, nonché di quelle installate presso un esercizio commerciale e di quelle di proprietà del comune di Mignano Monte Lungo.
Con l’esame dei fotogrammi è stato infatti possibile ricostruire tutti gli spostamenti dell’autovettura utilizzata da A.Z. di cui era alla guida proprio nell’orario in cui è stato innescato l’incendio, riuscendo a comprovare che detta autovettura era transitata in una strada interna isolata denominata “Via Guarani”, che conduce proprio ed esclusivamente alla località “Mulazzella” del comune di Mignano Monte Lungo (ce), in un orario strettamente compatibile con quello di innesco dell’incendio. Le riprese video della medesima telecamera hanno escluso il transito di altre autovetture in un orario strettamente compatibile con quello di innesco dell’incendio. La visione dei video registrati dalle altre telecamere di videosorveglianza hanno permesso di stabilire tutti gli spostamenti compiuti da A.Z., con la predetta autovettura, sia prima che dopo l’orario di innesco dell’incendio, riprendendolo sia in volto che nella persona, tanto da permettere il suo riconoscimento in maniera certa ed univoca ai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Vairano Patenora. Persona già nota alla predetta forza dell’ordine che, peraltro, lo avevano denunciato, per due volte, negli anni scorsi, proprio per pascolo abusivo del suo gregge caprino in bosco percorso da incendio.
Nei frangenti immediatamente successivi all’incendio sono state poste in essere sull’area di innesco le attività tecniche e di rilievo, applicando il metodo delle evidenze fisiche, che hanno permesso di individuare le due limitrofe distinte aree di insorgenza dell’incendio che hanno fatto presupporre la necessità dell’utilizzo di ordigni incendiari artigianali con accensione ritardata per appiccare le fiamme. Ritardo nell’accensione dell’incendio che ha permesso a A.Z. di allontanarsi in sicurezza dalla zona, nonché per farsi notare nei minuti successivi in luoghi frequentati, dotati di impianti di videosorveglianza, proprio allo scopo di precostituirsi un alibi nel momento in cui l’incendio si sarebbe innescato.
La preventiva conoscenza dei luoghi da parte di A.Z., che frequentava la zona per condurre al pascolo il gregge di capre della famiglia, ha fatto presupporre che egli abbia posizionato i due ordigni incendiari ad accensione ritardata nei punti più idonei alla rapida diffusione delle fiamme, caratterizzati dall’elevata pendenza e da una folta presenza di formazioni erbacee allo stato seccaginoso che hanno assicurato, al momento della loro accensione, l’innesco della fiamma utile a propagare l’incendio.
Azione preventivamente pianificata anche in virtù dell’orario prescelto. Infatti, intorno alle ore 13:00, orario di innesco delle fiamme, si registra il picco massimo delle temperature nell’arco della giornata, a cui si abbina il subentro di un venticello di brezza, che costituiscono le condizioni favorenti la rapida propagazione delle fiamme insieme alla pendenza e stato seccaginoso della vegetazione erbacea spontanea.
Alle condizioni di tempo di luogo, costituenti il primo basilare indizio di colpevolezza di A.Z., il quadro accusatorio è stato corroborato dalle false dichiarazioni rese dal medesimo alla polizia giudiziaria allorquando è stato escusso a sommarie informazioni, in quanto il predetto, interpellato circa i suoi spostamenti la mattina del 30/07/2021, non ha fatto proprio riferimento alla circostanza di essersi recato alla località “Mulazzella” del comune di Mignano Monte Lungo.
Si ritiene che l’indagato abbia agito con lo specifico intento di trarre un profitto economico dall’incendio per addivenire alla rinnovazione e ampliamento del pascolo sottraendo superfici al bosco in quanto l’azione di abbruciamento del soprassuolo erbaceo ed arbustivo permette allo stesso di anticipare il rigermogliare dell’erba fresca da far brucare agli animali, ciò a differenza di una rinnovazione naturale che avverrebbe in una fase molto più tardiva che costringerebbe il pastore a dover acquistare dei grossi quantitativi di foraggio per alimentare il proprio gregge caprino, della consistenza di circa 60 capi, animali, con conseguenti aggravi economici.
L’indagato A.Z. dovrà affrontare un procedimento penale al cui esito potrebbe rischiare una condanna della reclusione fino a dieci anni, nonché di dover risarcire tutti gli inestimabili danni arrecati all’ambiente, per il ripristino del patrimonio boschivo danneggiato dal fuoco, nonché le spese sostenute dalle Pubbliche Amministrazioni per le attività di estinzione dell’incendio attraverso l’impiego di mezzi aerei e diverse squadre di spegnimento a terra.