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Femminicidio, legge con il buco così le donne sono in pericolo

DI NICOLA FERRI

27 AGOSTO 2022

È l’emblema della totale vacuità della legge vigente l’assassinio-femminicidio (24.8) di Alessandra Matteuzzi , anni 56, uccisa a martellate dal suo ex compagno Giovanni Padovani, anni 27, più volte denunziato dalla donna per stalking senza che nessuna autorità si fosse preoccupata, sin dalle prime minacce e delle violenze, di darle protezione in un luogo sicuro fino all’arresto e alla condanna del suo persecutore (il Procuratore della Repubblica di Bologna, per giustificare la lentezza delle indagini ha detto che i testimoni da interrogare erano in ferie, ma lui poteva immediatamente spedire la polizia giudiziaria negli alberghi, sulle spiagge, in montagna, insomma dovunque, per rintracciare i testi e farli interrogare su quello che lui chiama semplice stalkeraggio molesto trascurando il fatto che questi atti persecutori sono fattori prodromici dell’aggressione omicida).

Sono 56 i femminicidi commessi in Italia dal 1° gennaio al 19 giugno 2022, un numero esattamente uguale a quello dell’analogo periodo 2021 e che riguarda 49 donne uccise in ambito familiare o affettivo, delle quali 29 colpite a morte dal partner/ex partner (fonte, ministero dell’Interno). Secondo quanto riportano i media, lo scenario in cui tali delitti vengono consumati è quasi sempre lo stesso. Siccome non viene immediatamente allontanata dall’uomo che l’ha gravemente minacciata o ripetutamente maltrattata, e messa sotto stretta vigilanza, la donna rimane esposta alla vendetta dell’uomo accecato dalla gelosia e dall’odio, il quale non accetta la separazione e non si cura affatto dell’ammonimento del questore né del divieto di avvicinarsi al domicilio o al luogo di lavoro della sua vittima. In questo quadro è lecito chiedersi quante di quelle 56 donne assassinate avrebbero potuto essere salvate se fossero state messe in atto le misure imposte dall’art. 18 della Convenzione di Istanbul del 2012 sottoscritta e ratificata anche dall’Italia le quali “devono proteggere le vittime da nuovi atti di violenza” e “devono concentrarsi sulla sicurezza delle vittime” (l’esperienza delle Case Rifugio ha dato buoni risultati ma il numero di tali strutture va aumentato moltiplicando altresì la presenza di personale specializzato e di controllo ).

Né questa situazione appare destinata a cambiare se venisse approvato (in via d’ urgenza, anche a Camere sciolte), il disegno di legge n. 2530 presentato al Senato il 16 febbraio 2022 dai ministri Bonetti (Pari opportunità), Lamorgese (Interno) e Cartabia (Giustizia) il quale, accanto a norme condivisibili sul contrasto della violenza nei confronti delle donne, prevede (art. 11) che le indagini abbiano corso solo su denunzia o querela della donna minacciata o sottoposta a violenza, (ma costei non trova quasi mai il coraggio di rivolgersi agli organi di polizia con il rischio di rendere ancora più gravi le minacce e le violenze, specie in presenza di figli minori).

Del tutto insufficiente ai fini della protezione della donna in pericolo si dimostra poi lo stesso art. 11 secondo cui “L’organo di polizia, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che… può adottare misure di vigilanza dinamica da sottoporre a revisione trimestrale , a tutela della persona offesa” , laddove “vigilanza dinamica” dovrebbe significare che, saltuariamente, una Gazzella o una Pantera facciano il giro del palazzo dove abita la vittima designata, con la speranza che così il persecutore possa spaventarsi e desistere dai suoi insani propositi: una misura parziale che, prevedibilmente, non impedirebbe neppure uno dei futuri femminicidi.