Salari minimi adeguati: pubblicata sulla GUUE la direttiva

 

Due anni di tempo e il salario minimo adeguato sarà una realtà (forse) in tutti i Paesi membri. E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 25 ottobre 2022, L 275, la direttiva (UE) 2022/2041 del 19 ottobre relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea che dovrà essere recepita entro il 15 novembre 2024 (salari minimi). Sia nella proposta di direttiva (COM(2020)682, proposta) sia nel documento di lavoro era stata evidenziata la diversa situazione nei vari Stati membri – con 21 Paesi dotati di regole sui salari minimi e 6 Stati in cui la protezione del salario minimo è assicurata solo attraverso i contratti collettivi (si tratta di Danimarca, Italia, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia – situazione che, anche per combattere la povertà che colpisce  i lavoratori in Europa, ha spinto a un intervento Ue in linea con il principio 6 del pilastro europeo dei diritti sociali. Come chiarito nel Preambolo, nel 2018 in nove Stati membri il salario minimo legale non costituiva un reddito sufficiente a superare la soglia di povertà. Tuttavia, poiché l’atto Ue non intende armonizzare il livello dei salari minimi né istituire un meccanismo uniforme per la loro determinazione, la portata della direttiva è limitata dalla circostanza che, in base all’articolo 5, solo gli Stati membri in cui sono previsti salari minimi dovranno istituire le procedure necessarie per la determinazione e l’aggiornamento dei salari minimi legali che dovranno tener conto almeno di elementi quali il potere di acquisto, rapportato al costo della vita, il livello generale dei salari minimi e la loro distribuzione, i tassi di crescita dei salari e i livelli e l’andamento nazionali a lungo termine della produttività. Previsto, in ogni caso, per la determinazione e l’aggiornamento dei salari minimi legali, il coinvolgimento delle parti sociali al fine di assicurare l’accesso effettivo dei lavoratori ai salari minimi adeguati. Nella direttiva è stata inserita una norma ad hoc nel caso di appalti pubblici: gli operatori economici e i loro subappaltatori dovranno conformarsi, per accedere alle procedure di appalto, a diverse regole a tutela dei lavoratori, anche sotto il profilo dei salari. Fissata una clausola di non regressione (articolo 16) con la conseguenza che non potranno essere ridotti i livelli generali di protezione già offerti sul piano nazionale.

FONTE: Marina Castellaneta- NOTIZIE E COMMENTI SUL DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA