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AVANZA IL TERZO SETTORE considerazioni di Innocenzo Orlando
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AVANZA IL TERZO SETTORE considerazioni di Innocenzo Orlando
Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ha istituito il RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Per Terzo Settore, si indica l’insieme degli enti che operano al di fuori del primo settore (quello pubblico, rappresentato dalla PA e dallo Stato) e del secondo settore (quello commerciale, costituito dal “mercato”, cioè dalle imprese il cui fine principale è la realizzazione del profitto).
Il nuovo registro telematico – attivo dal 23 novembre 2021 e di fatto uno dei pilastri della riforma del Terzo Settore – ha sostituito, in modo graduale (a partire da un primo un processo di trasmigrazione pressoché automatico al Registro di talune categorie di Enti) i registri delle APS, delle ODV e l’anagrafe delle ONLUS previsti dalle precedenti norme di settore, per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti. In particolare, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale già iscritte nei rispettivi registri sono state iscritte nel RUNTS senza soluzione di continuità.
A cosa serve il RUNTS?
Il RUNTS mira ad assicurare la piena trasparenza degli ETS attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti, in particolare, mettendo in grado:
i cittadini di conoscere le caratteristiche fondamentali degli Enti del Terzo Settore;
le organizzazioni iscritte di beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa.
I primi soggetti interessati all’iscrizione nel RUNTS sono dunque gli stessi enti del Terzo settore, che possono avere differenti caratteristiche e forme giuridiche, passando dalle associazioni alle fondazioni, dagli enti societari ai comitati e agli enti religiosi, tenendo conto che non tutte le forme giuridiche che accedono al RUNTS possono accedere a tutte le sezioni.
L’iscrizione al RUNTS rappresenta quello che in termini giuridici è un caso di “pubblicità costitutiva”, in quanto l’iscrizione nel registro è requisito necessario per la produzione di effetti giuridici: il Codice del Terzo Settore prescrive l’obbligo, per gli enti del Terzo settore, qualificati nello statuto come ETS, di iscriversi nel RUNTS e di indicare gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Più in particolare, l’iscrizione al RUNTS:
consente di acquisire la qualifica di ente del Terzo settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche di organizzazione di volontariato (ODV), associazione di promozione sociale (APS), ente filantropico, rete associativa;
dà diritto di accedere alle agevolazioni previste per il Terzo settore, anche di natura fiscale,
dà la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;
consente di accedere al 5 per mille e, per specifiche tipologie di ETS, a contributi pubblici o di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
permette di acquisire la personalità giuridica, negli specifici casi previsti dalla legge.
All’opposto, non possono utilizzare la denominazione di “Ente del Terzo settore” o quelle specifiche gli enti non iscritti al RUNTS.
Chi gestisce il RUNTS?
Il RUNTS è un registro pubblico, consultabile da tutti gli interessati e dalle Pubbliche Amministrazioni. È gestito con modalità telematiche su base territoriale dall’Ufficio Statale, dagli Uffici Regionali e dagli Uffici Provinciali del RUNTS, istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione nonché presso le Province autonome di Trento e Bolzano.
Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal D.M. 15 settembre 2020, n. 106 e dai relativi allegati.
Chi può iscriversi al RUNTS?
In generale, possono chiedere di iscriversi al RUNTS le organizzazioni non profit in possesso dei requisiti per diventare ente del Terzo settore: “possono accedere al RUNTS tutti gli enti di carattere privato costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” (espressione che riassume le 26 attività di interesse generale indicate all’art. 5 del Codice del Terzo Settore).
Più in dettaglio, quindi, possono iscriversi al RUNTS:
le organizzazioni di volontariato (ODV),
le associazioni di promozione sociale (APS),
gli enti filantropici,
le reti associative,
le associazioni riconosciute o non riconosciute,
le società di mutuo soccorso che non hanno l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese,
le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono chiedere l’iscrizione al RUNTS e accedere ai relativi benefici adottando e depositando presso il Registro un regolamento che disciplini lo svolgimento delle attività di interesse generale secondo le previsioni del Codice del Terzo settore e del decreto ministeriale attuativo.