Il Consiglio di Stato ha accolto  l’appello promosso dall’Istituto per lo studio e la cura del diabete, l’Abetaia di Casagiove, ed ha annullato definitivamente il provvedimento di revoca dell’accreditamento istituzionale al servizio sanitario disposto dalla Regione Campania nel 2021 di Ferdinando Terlizzi

 

 

Il Consiglio di Stato (terza sezione composta da Pierfrancesco Ungari, Presidente FF; Nicola D’Angelo, Consigliere; Raffaello Sestini, Consigliere; Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore; Luca Di Raimondo, Consigliere), con sentenza pubblicata ieri, accogliendo l’appello promosso dall’Istituto per lo studio e la cura del diabete, l’Abetaia di Casagiove, ha riformato la sentenza del TAR di Napoli ed annullato definitivamente il provvedimento di revoca dell’accreditamento istituzionale al servizio sanitario disposto dalla Regione Campania nel 2021.

L’Istituto per lo studio e la cura del diabete, era  assistito dagli avv.ti Roberta Raimondo, Filippo Lattanzi e Lorenzo Lentini, ha riformato la sentenza del TAR di Napoli ed annullato definitivamente il provvedimento di revoca dell’accreditamento istituzionale al servizio sanitario disposto dalla Regione Campania nel 2021.

 

La vicenda è nota e fece molto scalpore con un provvedimento di sequestro che bloccò il servizio per l’importante ruolo sanitario in un comparto di assoluta necessità per molti assistiti. Riassumiamola in breve.

L’Istituto per lo Studio e la Cura del Diabete s.r.l., accreditato con il S.S.R. per attività in regime ambulatoriale di Centro Antidiabete ha impugnato, con ricorso introduttivo, avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, la delibera del Direttore

Generale della ASL Caserta, n. 1112 dell’8 settembre 2020, con cui veniva avviato il procedimento volto a proporre alla Regione Campania la misura sanzionatoria della sospensione e/o revoca dell’accreditamento, in seguito alle plurime criticità riscontrate nel corso dei controlli presso la sede dell’Istituto.

 Lo stesso Istituto poi proponeva anche un secondo ricorso per motivi aggiunti, con ulteriori censure a confutazione delle medesime violazioni contestate deducendo la violazione delle garanzie partecipative lamentava che, la Regione Campania, non avrebbe comunicato alla struttura appellante l’inizio del procedimento di revoca dell’accreditamento, essendo stata la comunicazione effettuata solo nella prodromica fase istruttoria, svoltasi avanti alla Asl di Caserta, ossia nella fase di accertamento delle eventuali irregolarità quale fase procedimentale, del tutto distinta nei presupposti e negli effetti dalla successiva fase di esercizio del potere di secondo grado da parte della Regione, quale unico organo decisore sulla prosecuzione o meno del rapporto di accreditamento in corso.

L’Istituto interessato domandava, pertanto, all’adìto Tribunale l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento tutorio adottato dalla Regione Campania. Si costituivano nel primo grado del giudizio sia l’Amministrazione regionale intimata, sia Azienda Sanitaria Locale di Caserta, chiedendo entrambe il rigetto del ricorso.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, con sentenza n. 5357 del 2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e respinto i motivi aggiunti, convalidando la legittimità del provvedimento regionale di revoca dell’accreditamento.

Avverso tale sentenza ha proposto appello l’Istituto, contestando analiticamente le valutazioni del TAR, sia riguardo all’omissione delle garanzie partecipative ed alla violazione dei principi che regolano il procedimento sanzionatorio, sia riguardo all’accertamento in fatto ed all’apprezzamento della rilevanza delle criticità contestate, mediante i sei motivi di censura.

Si sono costituite anche in questa fase di appello sia la Regione Campania che l’Asl di Caserta, sostenendo la legittimità del provvedimento tutorio impugnato in primo grado e la correttezza della motivazione espressa dal primo giudice, e chiedendo il rigetto dell’appello.

Si sono inoltre costituite il Centro Antidiabetico Terra di Lavoro di Lampitella Luigi & C. S.a.s. e l’Assistenza Italiana Diabetici S.r.l., strutture concorrenti dell’appellante, anch’esse chiedendo il rigetto dell’appello.

In conclusione, deve ritenersi che sia mancata, per omissione della Regione, la necessaria partecipazione procedimentale dell’appellante alla fase procedimentale finalizzata all’adozione del provvedimento finale, omissione che rende illegittima la sanzione ed assume carattere di vizio assorbente. Ne consegue l’accoglimento dell’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, l’accoglimento del primo ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado, e l’annullamento del decreto regionale di revoca con esso impugnato. Resta impregiudicata ogni eventuale ulteriore valutazione della Regione in esito alla corretta riedizione del potere sanzionatorio a partire dalla proposta della ASL.

Certamente questa decisione porterà ad una serie di azioni per risarcimento del danno arrecato e non sappiamo se tali azioni saranno esperite. Non mancheremo di seguire il caso per i nostri lettori.