Chiama l’ascensore ma la cabina non c’è, muore a 25 anni: tutto quello che sappiamo

La ragazza abitava in una palazzina delle case popolari. A dare l’allarme sono stati i genitori

Carabinieri con ascensore sotto sequestro, immagine repertorio (Fotogramma). In alto la vittima, foto dalla sua pagina FacebookCarabinieri con ascensore sotto sequestro, immagine repertorio (Fotogramma). In alto la vittima, foto dalla sua pagina Facebook

Manutenzione ascensori spetta a tecnici abilitati Prefettura

“Per poter tenere in esercizio gli ascensori, questi devono essere affidati in manutenzione a una ditta specializzata che abbia al suo interno personale tecnico abilitato, munito del cosiddetto patentino di ascensorista. Si tratta di un’abilitazione rilasciata dalla Prefettura a seguito del superamento di un esame teorico e pratico” dice all’Adnkronos/Labitalia Luca Incoronato, direttore Anacam, Associazione nazionale delle imprese di costruzione e manutenzione ascensori. “In Italia – spiega – è dunque prevista una manutenzione abilitata da parte di una ditta specializzata che faccia almeno una volta, ogni sei mesi, una verifica di tutti i dispositivi di sicurezza dell’ascensore, per poi annotarli sul libretto dell’impianto. L’altro obbligo è quello di fare delle visite di manutenzione preventiva dell’impianto in funzione delle sue esigenze. Non c’è un numero minimo di visite di manutenzione per legge, la legge demanda alle esigenze dell’impianto e quindi alla valutazione del manutentore; perché ovviamente una cosa è un ascensore che magari serve una palazzina di due o tre piani con quattro famiglie, una cosa è un ascensore che serve 12 piani e 60 famiglie, con una frequenza di utilizzo quindi molto maggiore che richiede esigenze manutentive diverse”.

Anacam precisa che per una manutenzione dell’ascensore a norma del dpr 162/99, il manutentore deve eseguire due distinte tipologie di attività sull’impianto.

1) Visite di manutenzione preventiva, finalizzate alla verifica del regolare funzionamento dei principali componenti dell’impianto, in particolare delle porte dei piani e delle serrature, dello stato di conservazione delle funi, nonché per eseguire le operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.

2) Visite finalizzate alla verifica dell’integrità e dell’efficienza di tutti i dispositivi e dei componenti da cui dipende la sicurezza dell’ascensore (paracadute, funi, sistema di allarme etc.). Mentre per la seconda tipologia di attività il legislatore ha fissato una frequenza minima (almeno una volta ogni sei mesi, da cui la definizione di visita semestrale), da rispettare quindi in modo tassativo, per le visite di manutenzione preventiva non viene indicata una frequenza precisa poiché questa dipende dalle esigenze dell’impianto.

In concreto, il giusto numero di visite dipende dalle caratteristiche tecniche dell’impianto, dal suo stato di conservazione, dalle condizioni e dall’intensità di utilizzo. In generale, considerando le caratteristiche medie del parco impianti funzionanti in Italia, si effettuano in media dalle 6 alle 12 visite annuali (includendo anche le due visite semestrali).

E’ importante che il manutentore, una volta presa in carico la manutenzione di un impianto, svolga un’accurata ispezione iniziale dello stesso per valutarne lo stato di conservazione e le caratteristiche tecniche e, una volta verificate le condizioni di utilizzo, metta a punto un programma di manutenzione nel quale indicherà, tra l’altro, il numero annuo di visite di manutenzione preventiva necessarie per una corretta conservazione dell’ascensore, anche tenendo presenti le eventuali indicazioni riportate nel manuale di uso e manutenzione dell’impianto.

L’Italia e il mancato adeguamento alla Raccomandazione della Commissione Europea

“L’Italia non ha dato seguito alla Raccomandazione della Commissione europea, la 216/95/CE, che invitava gli Stati membri ad adeguare progressivamente il livello di sicurezza del parco impianti nazionale degli ascensori ante direttiva ascensori 95/16/CE per portarlo al livello di quello richiesto dalla direttiva stessa” dice sempre all’Adnkronos/Labitalia Luca Incoronato, direttore Anacam. “La normativa di riferimento per tutto quanto riguarda la costruzione, installazione, messa in esercizio, manutenzione e controllo degli ascensori è costituita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, numero 162 che, dopo le modifiche introdotte dal dpr 23/2017, è oggi rubricato ‘Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori’. Il dpr 162/99 era stato emanato per recepire in Italia la prima ‘direttiva ascensori’, 95/16/CE, oggi abrogata e sostituita dalla nuova ‘direttiva ascensori’ 2014/33/UE”. “La Direttiva – precisa – prevede la Marcatura CE di tutti gli ascensori immessi sul mercato comunitario europeo. E, secondo la Direttiva, gli installatori sono ‘responsabili della progettazione, fabbricazione e installazione’ degli ascensori. Spetta all’installatore dichiarare la conformità dell’impianto, seguendo una delle procedure previste dalla direttiva, e apporre la Marcatura CE. In Italia la legge che riguarda la manutenzione degli ascensori è il dpr 162 del ’99, una data che dunque fa da spartiacque tra le regole nazionali e quelle europee. La Commissione europea emanò anche una raccomandazione agli Stati membri, invitandoli ad adeguare progressivamente la sicurezza del parco impianti preesistente al 1999”.

“Diversi Stati membri – sottolinea il direttore Anacam – come Francia, Spagna, Germania, Belgio hanno provveduto, con leggi nazionali, a adeguare i diversi impianti, imponendone delle modernizzazioni. In Italia però questa cosa non è mai successa, nonostante ovviamente le nostre insistenze e le nostre proposte. Ci provò diversi anni fa, con un decreto, l’allora ministro Scagliola, ma poi il decreto venne bocciato dal Tar del Lazio”.

“Tecnicamente – precisa – in Italia quello che succede è che se un impianto è stato installato, ad esempio, nel 1935, quell’impianto è in regola se risponde alle normative di sicurezza del 1935. Ovviamente poi quando ci sono degli interventi da fare perché i componenti si usurano, si rompono, le regole normative impongono un minimo di adeguamento nel momento in cui si va a cambiare quel pezzo”.

“Al nostro ministero di riferimento, quello delle Imprese e del made in Italy, ritorneremo a proporre un adeguamento dell’Italia alla direttiva, perché oggettivamente il nostro Paese presenta un’anomalia rispetto al panorama europeo“.