Nella sentenza 19 marzo 2019 il Tribunale di Spoleto si è occupato dell’art 595 c.p., in particolar modo del requisito della “comunicazione con più persone” nel delitto di diffamazione.
il Giudice ha stabilito che affinché possa parlarsi di “comunicazione con più persone”, è necessaria la “diffusità della denigrazione” ossia la consapevolezza da parte dei soggetti dell’offesa all’altrui reputazione. Per tale motivo, l’imputato veniva assolto dal delitto ascrittogli perché il fatto NON SUSSISTE.
Il capo entro cui si trova il reato di diffamazione è il secondo del titolo dedicato ai «Delitti contro la persona» ovvero quello che disciplina i Delitti contro l’onore, » «Chiunque[…] comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione. » «Oggetto della tutela penale del delitto di diffamazione è l’interesse dello Stato all’integrità morale della persona: il bene giuridico specifico è dato dalla reputazione dell’uomo, dalla stima diffusa nell’ambiente sociale, dall’opinione che altri hanno del suo onore e decoro1.» L’offesa alla reputazione non riguarda solo l’ambito personale, ma anche il sentimento religioso di un soggetto.2
Si sono avute varie dispute se si guarda l’exscursus storico sul bene giuridico tutelato dal reato di diffamazione. «L’onore che, in senso lato rappresenta un bene individuale, protetto dalla legge per consentire all’individuo l’esplicazione della propria personalità morale, racchiude in sé una duplice nozione. Inteso in senso soggettivo, esso si identifica con il sentimento che ciascuno ha della propria dignità morale e designa quella somma di valori morali che l’individuo attribuisce a se stesso: è precisamente questo che comunemente viene denominato onore in senso stretto.
Inteso, invece, in senso oggettivo è la stima o l’opinione che gli altri hanno di noi; rappresenta cioè il patrimonio morale che deriva dall’altrui considerazione e che, con termine chiaramente comprensivo, si definisce reputazione.
- Il soggetto passivo del reato
Il soggetto passivo del reato è la persona fisica il cui “onore”, la cui “reputazione, vengano messi a repentaglio; è necessario, quindi, che l’offesa sia diretta verso un soggetto determinato. «Per la configurabilità del reato di diffamazione è necessario che l’offesa sia diretta verso una persona determinata, la cui individuazione incide sulla legittimazione all’esercizio del diritto di querela e alla costituzione di parte civile”.»3 È considerata dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalente come un reato di pericolo che comincia con la sola comunicazione dell’offesa a più persone, senza che si richieda un effettivo pregiudizio della reputazione della vittima. Si ha diffamazione quando si lede altrui reputazione commessa in assenza del soggetto passivo e comunicando con più persone. Dunque, se l’offeso è presente non può aversi mai diffamazione. Il soggetto passivo, anche se fisicamente presente, può ritenersi assente quando non sia in grado di percepire l’offesa. Per quanto riguarda l’offesa all’altrui reputazione, generalmente si ritiene che vada valutato complessivamente il significato delle parole o delle scritte.
«La reputazione non risiede in uno stato o un sentimento individuale, indipendente dal mondo esteriore: la reputazione è il senso della dignità personale nell’origine degli altri, un sentimento limitato dall’idea di ciò che, per la comune opinione, è socialmente esigibile da tutti in un dato momento storico4.»
- Elemento oggettivo del delitto di diffamazione
Rispetto all’elemento oggettivo, è da rilevare che, in quanto reato a forma libera, la condotta diffamante risulta perfezionata ogniqualvolta venga offesa la reputazione di una determinata persona, in assenza del soggetto passivo, con qualsiasi mezzo idoneo comunicando con più persone.
Dall’analisi dell’art. 595 c.p. emergono tre requisiti costitutivi dell’elemento oggettivo della diffamazione:
offesa all’altrui reputazione;
assenza dell’offeso;
comunicazione a più persone.
- Elemento soggettivo del delitto di diffamazione
Perché si possa configurare delitto la diffamazione è necessario, ai sensi dell’art. 42 c.p., che il reo agisca con “dolo”. È necessario, secondo quanto affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che il dolo sia generico, cioè la mera percezione, rapportata all’uomo medio, della capacità offensiva delle espressioni adoperate, anche senza specifica intenzione di offendere l’altrui reputazione (c.d. animus diffamandi), con la volontà di usare espressioni offensive nella consapevolezza (anche implicita) della loro astratta idoneità a ledere l’altrui reputazione, concretatasi nella coscienza e volontà dell’azione diffamatoria, che consiste nella idoneità a porre in pericolo il bene giuridico tutelato.5 «Nell’accertamento dell’elemento soggettivo della diffamazione, sono irrilevanti l’intenzione, lo scopo, le particolari finalità, le motivazioni dell’agente, giacché l’art. 595 c.p. non esige il dolo specifico, essendo invece che sussista quello generico, inteso come coscienza e volontà della condotta adottate, cioè della comunicazione dell’addebito offensivo ad almeno due persone, con la consapevolezza dell’idoneità delle espressioni adottate a menomare apprezzabilmente la reputazione del soggetto passivo.»6
Ai fini dell’integrazione dell’elemento psicologico nel delitto di diffamazione rispetto all’elemento soggettivo, è da rilevare come ad integrare la fattispecie sia sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l’agente consapevolmente faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, cioè adoperate in base al significato che esse vengano oggettivamente ad assumere senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente. «Per la ravvisabilità del delitto di diffamazione, è sufficiente la sussistenza del dolo eventuale, e cioè che l’autore abbia previsto ed accettato il rischio di verificarsi della lesione al bene protetto; tale giudizio di prevedibilità va effettuato con riferimento all’agente modello, in rapporto all’attività concretamente svolta.»7
L’errore che induce il soggetto a ritenere che l’affermazione diffamatoria non possa essere percepita e compresa, come nel caso in cui egli creda erroneamente di parlare ad una platea di persone straniere che non comprendono la lingua, esclude il dolo. Quindi, dobbiamo ritenere che per l’esistenza del concetto generale di dolo, è necessario che il soggetto abbia avuto la piena consapevolezza del discredito con il suo operato egli poteva o causava all’altrui reputazione.
- Tribunale di Spoleto, Sez. Penale, 19 marzo 2019
Fatta questa breve disamina, è opportuno adesso analizzare la vicenda relativa alla pronuncia del 19 marzo 2019.
Orbene, veniva proposto giudizio in appello avverso la sentenza che vedeva condannato l’imputato alla pena di euro 300 e al pagamento delle spese processuali in relazione al reato di cui all’art. 595 c.p.
Nel caso de quo, è emerso dall’esame testimoniale che “pur essendosi radunati i soggetti e senza che mai nessuno di essi si sia allontanato dal posto […] quando … e l’imputato discutevano tra loro, il … si trovava a circa due metri, in atteggiamento disinteressato, tanto è vero che non è stato in grado di ricordare alcuna delle parole esatte riportate nel capo di imputazione […] il … pur presente, è rimasto a distanza e non ha udito cosa gli altri due si siano detti.”
Appare evidente come la conversazione tra i due non abbia determinato in concreto una “diffusità della denigrazione, pure se era presente nei pressi presente una terza persona”. Ciò detto, non vi sono elementi per poter accertare che la terza persona abbia percepito le frasi pronunciate dai soggetti.
Chiarito ciò, il Giudice ha stabilito che affinché possa parlarsi di “comunicazione con più persone”, è necessaria la “diffusità della denigrazione” ossia la consapevolezza da parte dei soggetti dell’offesa all’altrui reputazione. Per tale motivo, l’imputato veniva assolto dal delitto ascrittogli perché il fatto NON SUSSISTE.